Art. 3.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la provincia di Avellino procede alla ricognizione della propria dotazione organica del personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposito atto deliberativo, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla provincia dell'Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia.
      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati di concerto con il commissario nominato dal Ministro dell'interno con il compito di curare ogni adempimento

 

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connesso all'istituzione della nuova provincia, fino all'insediamento degli organi elettivi.
      3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale dell'Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio nazionale, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi della provincia di Avellino.
      4. Fino alla data delle elezioni, stabilita ai sensi del comma 3, gli organi della provincia di Avellino continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero territorio dell'attuale circoscrizione.